Si definisce danno biologico qualunque tipo di lesione all’integrità fisica o psichica dell’individuo. La valutazione e il relativo risarcimento del danno biologico, svolgono una funzione di tutela della salute e dell’integrità fisica dell’individuo, un bene costituzionalmente garantito.

Tra le cause più comuni di danno biologico possiamo annoverare: casi di responsabilità professionale medica, infortuni sul lavoro e sinistri stradali.

Lo Studio Barulli offre un servizio di consulenza, finalizzato all’ottenimento di un risarcimento adeguato all’entità del danno biologico subito, a chi ritenga di averne diritto. Sottoposto il danneggiato a visita medica, esaminata la documentazione sanitaria e verificata la completezza degli accertamenti clinici svolti, si procederà a redigere un parere tecnico medico legale di quantificazione e calcolo del danno biologico, garantendo assistenza in corso di consulenza tecnica di ufficio, in qualità di consulente di parte.

 

Calcolo del danno biologico

La legislazione italiana divide il danno biologico in due sottocategorie definite dal tipo e dalla gravita della lesione subita.

  • Danno biologico micropermanente
  • Danno biologico macropermanente

Di seguito sono riportate alcune nozioni utili a comprenderne le dinamiche di calcolo:

Calcolo del danno biologico da lesioni micropermanenti

Il termine micropermanente descrive quella lesione alla quale viene attribuito un valore di invalidità, permanente o temporanea, uguale o inferiore ai 9 punti percentuali.

Secondo il meccanismo previsto dall’art. 139 CdA, il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, è così liquidato:

a titolo di danno biologico permanente, con importo crescente, calcolato in base all’applicazione del relativo coefficiente, a ciascun punto percentuale di invalidità, e ridotto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età del soggetto, a partire dall’undicesimo;

a titolo di danno biologico temporaneo, con un importo standard per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

 

Pur essendo concepiti per i sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i parametri di liquidazione stabiliti dall’art. 139 CdA in tema di lesioni micropermanenti, trovano applicazione anche in materia di responsabilità medica.

 

Calcolo del danno biologico da lesioni macropermanenti

Le lesioni macropermanenti sono delle invalidità che persistono nel paziente per tutta la durata della vita, alle quali viene attribuito un valore compreso tra i 10 e i 100 punti percentuali.

Per il calcolo del danno biologico da lesioni macropermamenti si fa riferimento ai testi di valutazione classici della letteratura medico legale. Il risarcimento di un danno da lesioni macropermanenti, prevede una liquidazione unitaria ed è subordinato ad un calcolo che fa riferimento a specifiche tabelle elaborate dai tribunali di Roma e Milano, con l’aggiunta di una percentuale di personalizzazione del danno.

 

Perizia medico legale per danno biologico

Secondo la l. n. 27/2012, finalizzata a ridurre le truffe assicurative non possono dar luogo a risarcimento, le lesioni che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

Pertanto è sempre consigliabile avvalersi di una perizia medico legale che possa accertare la completezza degli esami svolti, ai fini del corretto iter per il risarcimento di un danno biologico.