fbpx

Stress da lavoro-correlato e indennizzo Inail

Stress da lavoro correlato

Fatto

Una lavoratrice, a causa dall’elevatissimo numero di ore di lavoro straordinario a cui era stata preposta, sviluppava disturbi psichici, in particolare le veniva diagnosticato un “disturbo dell’adattamento e stato depressivo con attacchi di panico”. La causa della malattia veniva rinvenuta nello stress da lavoro-correlato, legato alla costrittività organizzativa del lavoro; per tale motivo la lavoratrice chiedeva all’INAIL l’erogazione delle prestazioni economiche di legge, che venivano negate.

La stessa si rivolgeva pertanto all’autorità giudiziaria, ma sia in primo grado che in secondo grado, la domanda veniva respinta in quanto i giudici di merito, ancorché reputando l’origine della malattia nello stress da lavoro-correlato, ritenevano che la stessa non fosse indennizzabile perché non rientrante nell’ambito del rischio assicurato riguardante le sole malattie professionali tabellate o non tabellate, contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche previste in tabella.

I giudici in sostanza hanno ritenuto che, trattandosi di patologie contratte non a causa dell’esecuzione di lavori protetti – e quindi come tali concretizzazione di un rischio specifico – ma a causa dell’esposizione al fattore ambientale organizzativo, non fossero indennizzabili.

Contro la decisione del giudice d’appello la lavoratrice ricorreva per Cassazione, alla quale veniva prospettata la seguente questione: le patologie contratte a causa dello stress lavoro-correlato si possono considerare meritevoli di tutela previdenziale ancorché non causate dall’esposizione ad un rischio specifico proprio del lavoro?

 

Soluzioni giuridiche

La Suprema Corte accoglie il ricorso per cassazione, annullando la sentenza di merito la quale non ha tenuto conto dell’attuale concetto di rischio assicurato, non più rappresentato da quello specifico, insito allo svolgimento della specifica prestazione di lavoro, ma dall’adempimento della prestazione di lavoro genericamente intesa.

La Corte osserva, infatti, che la tutela assicurativa interviene non soltanto in presenza di un rischio specifico proprio della mansione, strettamente insito nell’atto materiale della prestazione, ma anche quando sia collegato con la prestazione stessa.

La Suprema Corte prosegue che “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”.

Si tratta, precisa la Corte, di una soluzione coerente al fondamento della tutela assicurativa, “il quale, ai sensi dell’art. 38 Cost., deve essere ricercato non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; dato che la tutela dell’art. 38 non ha per oggetto l’eventualità che l’infortunio si verifichi, ma l’infortunio in sé”, posto che “oggetto della tutela dell’art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela”.

 

Stress da lavoro-correlato

La Suprema Corte ammette l’indennizzabilità delle patologie scaturite dallo stress, definibile come “uno stato…. che consegue dal fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro” ; quando tali richieste ed aspettative sono riferite al lavoro, allora lo stress viene definito “lavoro-correlato”.

Lo stress da lavoro correlato può scaturire da:

* un carico e un ritmo di lavoro eccessivi;

* la precarietà del lavoro;

* la mancanza di flessibilità negli orari di lavoro;

* la mancanza di partecipazione;

* le scarse prospettive di sviluppo professionale.

Lo stress non rappresenta una malattia, ma può diventare la causa di alcune gravi patologie che colpiscono vari apparati – mentali, cardio-vascolari, endocrino metabolici, gastro-intestinali, dermatologici – dei lavoratori; per tale motivo lo stress è stato annoverato tra i rischi meritevoli di tutela assicurativa. Si tratta di una recente tipologia di rischio, insorto in conseguenza di ritmi lavorativi sempre più frenetici, che impongono al lavoratore di eseguire più mansioni anche contemporaneamente, e che precludono spesso di dedicare tempo alla propria vita privata.

Sicché l’INAIL, che in origine garantiva la tutela assicurativa esclusivamente alle patologie derivanti dalla nocività delle prestazioni lavorative del ciclo produttivo aziendale, ha riconosciuto la protezione sociale anche a quelle malattie riconducibili a disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (Circolare INAIL, 17 dicembre 2003, n. 71), pur se l’origine lavorativa sia ritenuta di limitata probabilità (D.M. 27 aprile 2004).

Il nesso di causalità tra la patologia e lo stress da lavoro-correlato va valutato in termini di ragionevole certezza o di rilevante grado di probabilità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *