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Colpa medica: la Cassazione si pronuncia sull’applicabilità della Gelli-Bianco

Colpa medica

L’entrata in vigore della riforma della responsabilità sanitaria (la legge 24/17, altresì detta legge “Gelli-Bianco”) ha abrogato la previgente disciplina (la legge 189/12, ovvero la legge “Balduzzi”) introducendo nel Codice penale l’articolo 590 sexies, sulla cui interpretazione è scaturita una profonda difformità di vedute in merito al perimetro applicativo della nuova disciplina e i correlati profili di diritto intertemporale.

Le Sezioni Unite della Cassazione sono state quindi chiamate a risolvere il delicato contrasto giurisprudenziale in merito a quale fosse “in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24”.

La nuova normativa elimina la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell’attribuzione dell’addebito, disciplinando allo stesso tempo una dettagliata serie di linee guida da seguire per il medico onde non venire tacciato di imperizia nei casi di lesioni personali.

La legge Gelli-Bianco prevede, altresì, una causa di esclusione della punibilità del personale sanitario nel solo caso di imperizia (escludendo quindi situazioni di negligenza o imprudenza), ma “indipendentemente dal grado della colpa” e solo se sono state applicate correttamente delle linee guida adeguate alle specificità del caso concreto.

Il 21 dicembre scorso le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi formulato il seguente principio di diritto:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  2. b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:
  • nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  • nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
  1. c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

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