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Condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione: il detenuto muore

Condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione: il detenuto muore

Non una storia a lieto fine quella che ci trovò coinvolti allorquando fummo incaricati dal Giudice per le Indagini Preliminari di effettuare una perizia medico-legale in ordine alle condizioni di salute di un imputato in stato di custodia cautelare e alla loro eventuale incompatibilità con il regime detentivo.

La storia clinica del paziente mostrava un quadro non troppo rassicurante, comprendente:

  • cirrosi epatica alcool correlata,
  • crisi epilettiche convulsive generalizzate,
  • bronchite cronica,
  • ernia ombelicale,
  • presenza, in regione laterocervicale sinistra, di una neoformazione descritta all’esame ecografico come “multiple adenopatie ipertrofiche in parte conglobate con caratteristiche ecostrutturali sospette di tipo patologico”.

Ci recammo quindi presso la Casa Circondariale per visitare il detenuto, che ci riferì di soffrire di crisi epilettiche dall’età di 15 anni (anche se l’unico evento descritto in anamnesi risaliva a un periodo immediatamente precedente all’incarcerazione), di abusare di alcool dall’età di 20 anni e di “sentirsi abbastanza bene”, eccezion fatta per il fastidioso dolore provocato dalla evidente tumefazione in regione laterocervicale sinistra.

Nelle nostre considerazioni finali valutammo che il trattamento farmacologico assunto dal paziente per la cirrosi epatica era adeguato, che la patologia in questione appariva in buono stato di compenso e dunque che non fosse necessario un trattamento esterno in struttura ospedaliera extramuraria (fuori dal carcere).

Valutazione identica per le crisi epilettiche generalizzate, tenute sotto controllo con adeguata terapia medica farmacologica, e per la bronchite cronica: asintomatica e quindi non meritevole di alcun trattamento specifico.

Fu, inoltre, obiettivata un’ernia della parete addominale in regione ombelicale, facilmente “riducibile”, ma con erniazione dei visceri sottostanti ai soli colpi di tosse o al minimo sforzo fisico: tuttavia la stessa risultava del tutto asintomatica all’accertamento clinico, quindi compatibile con il regime detentivo, sebbene fu sollecitata una visita chirurgica al fine di sottoporre il detenuto a intervento chirurgico per il consolidamento della parete addominale (da eseguirsi necessariamente presso una struttura extramuraria adeguata).

La nota dolente provenne dalla suddetta neoformazione laterocervicale sinistra, per la quale risultò essere stata sollecitata dagli stessi sanitari della Casa Circondariale una visita medico-chirurgica per asportazione della stessa, da eseguirsi necessariamente presso una struttura ospedaliera esterna.

Segnalammo al Giudice che le indagini cliniche e strumentali sulla lesione al collo all’epoca del nostro accertamento non erano ancora state eseguite e quindi che, se all’esito della valutazione chirurgica e istologica condotta sulla tumefazione fosse stata riconosciuta un’eziologia neoplastica, data la gravità della suddetta nuova situazione clinica e la complessità del suo trattamento (che richiede numerosi cicli di chemioterapia condizionanti, frequenti accessi in ambito ospedaliero e una situazione di immunodepressione con profonda astenia), si sarebbe ritenuto utile suggerire la rivalutazione della compatibilità del soggetto con lo stato di detenzione.

Malauguratamente la presunta neoformazione si rivelò invero essere maligna e determinò, a distanza di poche settimane dal nostro accertamento clinico, il decesso del detenuto.

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