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Il carattere usurante dell’attività lavorativa

Lavoro usurante

Il concetto di lavoro usurante venne normato per la prima volta nel Dlgs. N. 374 del 1993, il quale, all’art. 1, definiva “usuranti” quei lavori per i quali “è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”. Nell’allegato al succitato decreto, in via esemplificativa, venivano annoverati tra i lavori usuranti: le attività continuative notturne, i lavori in cava, quelli eseguiti in ambienti caratterizzati da temperature estreme, le professioni attinenti alla chirurgia d’urgenza o alla rianimazione, le attività di bonifica da amianto e quelle che in ambito di trasporti, prevedono la guida di mezzi pesanti.

Il riconoscimento dei benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché per quelli autonomi iscritti all’INPS, esposti a particolare usura, era subordinato, secondo il suddetto decreto, ad alcune condizioni; in particolare venivano ridotti i requisiti di età anagrafica e contributiva, relativi al pensionamento di vecchiaia e anzianità, per i lavoratori che risultassero aver svolto mansioni particolarmente logoranti (per un approfondimento si veda la sintesi dell’evoluzione normativa in fondo all’articolo).

Per comprendere meglio il concetto di “usura” in medicina, è doveroso considerare la distinzione tra usura fisiologica e usura patologica: per usura fisiologica si intende il risultato di quell’insieme di processi correlati all’età, che determinano il fenomeno dell’invecchiamento naturale, verificatisi in condizioni di normale attività lavorativa e in assenza di rischio, rimandando di fatto questo concetto a quello della senescenza; l’usura è altrimenti da intendersi patologica se si determina in tempi più rapidi rispetto a quella fisiologica (criterio cronologico-temporale) e/o consta di una maggiore entità in confronto alla norma (criterio quantitativo), acclarato che sia stata indotta da fattori estranei al naturale invecchiamento dell’individuo. E’ necessario sottolineare la sostanziale differenza tra “usura” e “lavoro usurante” specificando che: l’usura, in quanto conseguenza di un’attività che determina un deterioramento dell’organismo, rappresenta un danno biologico attuale, mentre il lavoro usurante è causa di un danno biologico futuro. Sono da considerarsi usuranti, quelle attività lavorative “con caratteristiche di particolare stress energetico o psichico, con modificazioni del bioritmo e turbe della ciclicità/alternanza della veglia e del sonno, con esposizione obbligata e non altrimenti bonificabile a variazioni climatico/ambientali, che esercitano i loro effetti negativi su una popolazione di lavoratori sani e malati con la stessa intensità” (De Zorzi, 1996). Ne consegue che il giudizio di lavoro usurante sia essenzialmente prognostico, mentre l’usura, identificando un danno attuale, è determinata da un giudizio diagnostico. L’accertamento di uno stato di usura, deve partire dall’osservazione di una precisa menomazione (nell’accezione generica di limitazione, svantaggio, peggioramento), che viene quindi attribuita, a distanza di tempo, ad un’attività lavorativa logorante precedentemente svolta, oltre il normale deterioramento fisiologico.

Il concetto di lavoro usurante assume anche importanza nella pratica valutativa previdenziale stabilita dalla L. n. 222 del 12 giugno 1984. Il carattere usurante dell’impegno in attività confacenti alle attitudini dell’interessato, rileva anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro, richiesta per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’art. 1 Legge 12 giugno 1984, n. 22. L’indagine circa l’usura, che assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale di invalidità, deve essere condotta tenendo conto che il lavoro usurante è quello che accelera e accentua il logoramento dell’organismo (che si verifica in tempo più breve rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza psico-fisica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale) ancora dispone.

Il medico Inps, nel definire invalido o meno ex lege 222/84 un soggetto, deve valutare se l’attività da questi espletata sia o meno rientrante nell’elenco dei lavori usuranti. Nella prassi, si registra una tendenza a riconoscere come usuranti nella loro globalità, prestazioni lavorative per le quali invece, solo specifiche mansioni (per lo più svolte in maniera occasionale), hanno questa caratteristica.

 

 

Evoluzione normativa sui lavori usuranti

Legge 23 ottobre 1992, n. 421 – anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fino ad un limite di 60 mesi. – requisito minimo per l’attribuzione consistente in 1 anno (anche frazionabile) di svolgimento della mansione – istituzione Commissione tecnico-scientifica

D.Lgs 11 agosto 1993, n. 374 – prima definizione giuridica del concetto di usura. A tal fine sono state individuate 15 attività particolarmente usuranti. – definizione delle ulteriori mansioni con “maggiore gravita dell’usura”, cioè attività lavorative che: “presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano”. Esclusivamente per loro è stato ridotto il limite di anzianità contributiva di 1 anno ogni 10 di occupazione, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati. – Il compito di definire queste mansioni è stato assegnato alla Commissione tecnico-scientifica, mentre quello di definire gli elementi centrali della legge è demandato all’accordo fra le parti sociali.

D.M. Ministero del lavoro 8 aprile 1998 e 19 maggio 1999, n. 208 – istituzione di una ulteriore Commissione tecnico-scientifica che ha provveduto alla costruzione dei criteri di individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e dell’elenco delle mansioni con maggiore gravità dell’usura. – determinazione delle mansioni che prevedevano una “maggiore gravità dell’usura”.

Legge 23 dicembre 2000, n.388 – finestra transitoria di pensionamento anticipato solo per le mansioni con “maggiore gravità dell’usura”. In base ad una rilevazione effettuata dall’INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati soltanto 416. – mancato accordo fra le parti sociali ed il governo sulle mansioni “particolarmente usuranti”.

Legge 24 dicembre 2007, n.247 – cambio linguaggio giuridico: dal concetto di “attività particolarmente usuranti” a quello più generico di lavoratori soggetti a “particolari lavori o attività”. – estensione del beneficio ad altre tre attività lavorative. – beneficio fissato in 3 anni di prepensionamento e solo per lavoratori dipendenti. – “requisito oggettivo” di accesso viene posto con un vincolo di 7 anni di attività usurante negli ultimi 10, compreso l’ultimo anno di lavoro e per la metà della carriera lavorativa nell’applicazione a regime. Non vengono calcolati i contributi figurativi. – la concertazione fra le parti si allenta demandando decisioni chiave al governo, il ruolo della commissione viene ridotto. – procedimento di attuazione arenato a causa della fine anticipata della legislatura.

D.Lgs. 21 aprile 2011, n.67 – in linea con la legge precedente si specificano ulteriormente i requisiti soggettivi ed oggettivi – si introduce il meccanismo delle quote di pensionamento e dell’aggancio alla speranza di vita – termini del beneficio decorrono dal gennaio 2008, nell’anno 2011 su 11.124 richieste ne vengono accolte solo 3.089 . Legge 22 dicembre 2011, n.214 – si rimuove il beneficio fisso di 3 anni e si istituisce tabella di uscita con quote fisse mutuandola dalla “tabella B” della Legge 247/2007, ideata in quegli anni come aumento per l’età pensionabile della generalità dei lavoratori dipendenti.

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