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Rischio epidemiologico: il riscontro diagnostico in caso di sospetta morte per malattia infettiva e diffusiva

Facciamo un po’ di chiarezza sull’iter di esecuzione dell’autopsia a scopo diagnostico, prendendo spunto dalla recente vicenda che ha paralizzato il comune di San Marco in Lamis.

Sono numerose le persone intervenute il 3 marzo scorso, alle esequie di un uomo molto stimato e conosciuto, deceduto apparentemente per cause naturali e trasferito poco prima dall’obitorio del vicino ospedale di San Severo.

L’infezione virale da Covid 19 ha già iniziato a propagarsi in Italia e l’uomo è da poco rientrato dalla Lombardia, ma tra i suoi compaesani la percezione del rischio di contagio è ancora così lontana e forse ignorano che il medico di base, ritenendo sospette le circostanze del decesso, abbia allertato gli organi competenti.

Facciamo un passo indietro: sulla base di tale segnalazione, come previsto dal dpr 285/90, il coordinatore sanitario dispone il riscontro diagnostico per sospetta morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva.

La salma viene trasferita presso l’ospedale di San Severo, dove si svolgerà l’esame autoptico, volto ad accertare la sussistenza di un rischio epidemiologico.

Il medico legale esegue il tampone post mortem, il cui esito determinerà la modalità di svolgimento delle esequie.

Sappiamo tutti a questo punto come sono andate le cose: il trasferimento della salma presso i locali della chiesa, veniva autorizzato prima di ricevere il riscontro virologico, rivelatosi positivo al Covid 19 solo poche ore dopo.

 

Ma come sarebbe dovuta andare invece?

È lapalissiano che sarebbe stato doveroso attendere il risultato del test, la cui positività avrebbe imposto le seguenti restrizioni:

Su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, il medico necroscopo, riconosciuta la causa del decesso in una malattia infettiva e diffusiva, avrebbe dovuto tempestivamente (cioè in deroga a quanto previsto in circostanze ordinarie), inoltrare la comunicazione, valida a titolo di denuncia ai sensi dell’art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, alle autorità competenti.

Trascorso il tempo di osservazione, si sarebbe dovuto sottoporre il corpo alle procedure di deposizione e disinfezione, previste dal protocollo.

In alcun modo sarebbe stato consentito il trasporto del feretro, seppure costituito dalla duplice cassa come previsto dagli articoli 30 e 31 del suddetto dpr 285/90 (ovverossia in caso di accertato decesso per malattia infettiva a carattere diffusivo), in locali differenti da quelli cimiteriali.

Data inoltre la contingenza di manifestazione epidemica della malattia, sarebbe stato vietato anche rendere al defunto le estreme onoranze, diversamente consentite nel rispetto delle prescrizioni dell’autorità sanitaria.

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine, a carico di ignoti, per l’ipotesi di diffusione colposa di epidemia.

Questo fa riflettere sulla possibilità che le responsabilità siano da ricercare su più fronti: l’autorità giudiziaria non ha infatti ritenuto così scontato imputare il singolo operatore, bensì indagare su un sistema, i cui ingranaggi, agendo al di sopra di regole e procedure, a volte si inceppano, mettendo a rischio il funzionamento dell’intera “macchina” sanitaria.

Al netto di lecite e costruttive dissertazioni, sarebbe sano evitare inutili cacce alle streghe e roghi mediatici, lasciando che i giudizi si emettano nelle sedi preposte, a seguito di opportune indagini.

 

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Regolamento di polizia mortuaria

Capo I

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell’art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all’unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

5. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per i riscontro diagnostico.

2.1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

 

Capo IV

Trasporto dei cadaveri

18.1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

24.1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

25.1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l’autorizzazione al trasporto prevista dall’art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l’estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all’elenco previsto nel comma 1.

30.1. Per il trasporto all’estero o dall’estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio.

31.1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l’uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall’art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro.

 

Capo V

Riscontro diagnostico

(commento di giurisprudenza)

37.1. Fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

39.2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato conregio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

45.3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l’autopsia deve darne d’urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

 

Lo Studio Medico Legale Barulli è a vostra disposizione per una consulenza nelle città di Bari, Milano e Cremona.

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