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Incapacità di disporre per testamento: come prevenire future contestazioni attraverso la valutazione Medico-Legale del testatore

L’accertamento della capacità di testare rileva ai fini di un’eventuale impugnazione del testamento da parte dei soggetti legittimati*, che si ritengano lesi nelle proprie quote ereditarie, dalle disposizioni nello stesso contenute. Tale verifica consiste nella valutazione dello stato di salute mentale del soggetto al momento della redazione del documento, indagine che diviene più complessa nel caso in cui lo stesso non sia più in vita.

Sempre più spesso, infatti, gli atti testamentari redatti da persone anziane, o con precedenti neuropsichiatrici, sono soggetti ad impugnazione da parte di chi, ipotizzando un’incapacità psichica o persino una circonvenzione d’incapace ai danni del proprio congiunto, ritenga di esserne stato delegittimato.

Le forme ordinarie di testamento, previste dal nostro ordinamento giuridico sono tre:

  • il testamento olografo è la forma più semplice, basta redigere le proprie volontà, datarle e sottoscriverle;
  • il testamento pubblico richiede la presenza di un notaio, il quale mette per iscritto le volontà dichiarate alla presenza di due testimoni.
  • il testamento segreto, molto raro, è il caso in cui il notaio e i testimoni, ignorano il contenuto del testamento.

Posto che nei casi succitati sarebbe da preferire il testamento pubblico, rispetto a quello olografo, lo stesso notaio, non avendo specifiche competenze cliniche, non è sempre in grado di comprendere quando il soggetto sia incapace di redigere un testamento; a tal proposito una valutazione medico-legale e psichiatrico forense approfondita, coeva alla sottoscrizione dell’atto, si rivela di fondamentale importanza in quanto, documentando inoppugnabilmente la capacità del de cuius di disporre del proprio patrimonio, previene ogni futura contestazione da parte di parenti rimasti scontenti delle decisioni assunte.

 

Incapacità di testare e impugnazione del testamento

Ma quando si è capaci di testare? La capacità di disporre dei propri beni mortis causa è desumibile in negativo: sussiste cioè in tutti quei casi in cui non ci sono cause di incapacità.

Ai sensi dell’art. 591 c.c. sono incapaci di testare:

  1. coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
  2. gli interdetti per infermità di mente;
  3. coloro i quali, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento della redazione del testamento.

L’incapacità di cui al punto 3 della norma, non coincide con l’incapacità naturale dell’art 428 c.c.** (una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, come di frequente avviene nel caso di grave malattia), atteso che per l’art. 591 c.c., invece, rileva un’infermità mentale o una qualsiasi altra causa perturbatrice che renda il soggetto, al momento della redazione del testamento, assolutamente incapace di autodeterminarsi e di comprendere il significato dei propri atti, in maniera analoga alla condizione in cui viene (abitualmente) a trovarsi un soggetto per il quale sarebbe legittimata una pronuncia di interdizione. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare l’incapacità dedotta in giudizio, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene, provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

 

Le condizioni psicopatologiche in età senile

Le origini del vizio volitivo che inficia la capacità di testare hanno natura eziologica multifattoriale e dipendono dalle fasce di età, per cui sarebbe impossibile analizzarle tutte in questa sede; può invece risultare utile enucleare alcune condizioni psicopatologiche borderline, spesso ignorate e sottovalutate, che colpiscono i soggetti over 65. In passato, invero, non si dava molto peso alle condizioni psicopatologiche degli anziani, sia perché i disturbi mentali si manifestano in età senile in maniera più blanda, sia perché vengono generalmente interpretati come scontati segni di vecchiaia.

Possiamo innanzitutto distinguere le sindromi psico-organiche, con eziologia organica prevalente, da quelle non primariamente collegate ad un’ eziologia organica ma a turbe psichiatriche diverse.

In primo luogo viene in rilievo il Delirium, che può avere cause molteplici (tossica, farmacologica, neoplasica, da infezione del sistema nervoso centrale, da disfunzioni endocrine ecc.), condizione morbosa importante, caratterizzata da alterazioni dello stato di coscienza e alterazioni percettive e cognitive, ivi incluse quelle del linguaggio e della memoria. I fattori eziopatogenetici di cui sopra, causano infatti un’alterazione diffusa del metabolismo celebrale che si accentua in età senile per il fisiologico invecchiamento delle funzioni celebrali.

Vi sono poi le demenze, caratterizzate da significative alterazioni del funzionamento esecutivo (pianificazione, astrazione, elaborazioni di sequenze comportamentali) e dalla scarsa capacità di memoria, di giudizio e di consapevolezza delle proprie condizioni; alle più frequenti demenze degenerative tipo Alzheimer si affiancano le demenze vascolari o multi infartuali.

Rilevano inoltre la depressione, le sindromi ansioso-depressive e i disturbi d’ansia che in età senile possono dar luogo a deficit cognitivi, di memoria, concentrazione e ideazione.

In conclusione, alla luce di quanto detto, e dopo aver compreso in che misura tali disturbi vengano sottovalutati o non riconosciuti da chi è profano in materia, giova ribadire che l’eventuale riconoscimento di patologie non è in sé sufficiente per affermare la nullità del testamento, in quanto a tal fine, sarà necessario indagare sul rapporto tra le condizioni mentali del soggetto testante e le motivazioni dell’atto testamentario.

 

 

* Per soggetti legittimati si intendono: gli eredi legittimi, legittimari, o istituiti in base ad un precedente testamento. Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l’eredità in assenza di testamento: sono eredi legittimi il coniuge, i figli e i parenti entro il 6° grado. Gli eredi legittimarisono quei soggetti che, per il particolare vincolo di parentela che li lega al testatore, non possono mai essere esclusi dall’eredità avendo sempre diritto ad una quota di essa (anche in presenza di testamento): il coniuge, i figli ed in assenza dei figli i genitori. Gli eredi legittimi ricomprendono quindi i legittimari, se esistenti.

**Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati [artt. 775, 1425 c.c.] su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa [artt. 377, 799 c.c.], se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge [artt. 120, 591, n. 3 c.c.].

 

 

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