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Omicidio stradale: sanzioni, lacune normative e difficoltà applicative

Omicidio stradale

di Denise Cacciaguerra

In data 2 marzo 2016 il Senato ha approvato risolutivamente il testo del nuovo reato di Omicidio stradale e di Lesioni personali stradali.¹

La novella 41/2016 è stata il prodotto di un tormentato iter legislativo e di un percorso caratterizzato da più proposte di legge, sorretto da decise pulsioni mediatiche; la nuova regolamentazione si configura come la risposta alle pressanti istanze di giustizia derivanti dalla collettività, stante l’esigenza di sensibilizzare il legislatore sul fenomeno de quo.

Nei casi di sinistri stradali causativi di lesioni o decesso, la normativa previgente contemplava le fattispecie di omicidio e di lesioni colpose stabilendo un aggravamento di pena: la condotta di omicidio, in questo contesto, non integrava un reato autonomo ma costituiva una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo disciplinato ai sensi dell’art. 589 c.p..

Vuoti di tutela causati dalla scarsa effettività sanzionatoria hanno spinto il legislatore a riformare la normativa cosi da avvertire l’esigenza di configurare nuove fattispecie criminose e di inasprire, ulteriormente, i livelli sanzionatori, proprio al fine di scongiurare la possibilità che il reo potesse rimanere, in qualche modo, impunito.

Il legislatore interviene modificando parallelamente sia la disciplina sostanziale sia quella processuale. Il nuovo dettato lascia invariata la pena nell’ipotesi base: quando la morte di una persona consegue alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena è da 2 a 7 anni di carcere.

Aumenta la pena, dagli 8 ai 12 anni di carcere, per chi cagiona la morte di una persona guidando in stato di ebrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico oltre 1,5 g/L) o sotto l’effetto di sostanze d’abuso. Nel caso in cui, inoltre, il conducente si sia dato anche alla fuga, configurando un’omissione di soccorso, allora il computo della pena arriva fino ai 20 anni di reclusione.

Se a morire, poi, è più di una persona, in questo caso il reo rischia 18 anni di carcere.

L’arresto in flagranza diviene obbligatorio nel caso in cui il conducente, sotto effetto di alcol e droga, abbia causato il decesso di una o più persone. Eventualità scongiurata se il guidatore presta soccorso alla vittima che riporta solo lesioni e, successivamente, collabora con gli organi di polizia giudiziaria.

In riferimento alla revoca della patente, questa consegue automaticamente in caso di condanna o patteggiamento per omicidio/lesioni stradali, con la possibilità di conseguirla nuovamente solo dopo 15 anni per l’art. 589-bis c.p. e 5 anni per l’art. 590-bis; termine innalzato a 30 anni nell’ipotesi di fuga del conducente.

Per ciò che concerne le modiche apportate al codice di procedura penale bisogna porre maggiore attenzione ai dati che confermano l’allarmante fenomeno della guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope/stupefacenti e/o alcoliche. Nasce da ciò l’esigenza di delimitare la minaccia e di ridurre la mortalità tramite la creazione di precetti mirati a dare prova dell’alterazione psicofisica, in tempi rapidi. La disciplina procedurale sposa quella relativa all’ambito medico-legale: rilevante è la modifica di due norme ad hoc rispettivamente dedicate agli esami peritali ex art. 224-bis c.p.p. e al prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, ex art. 359-bis c.p.p.

L’omicidio stradale viene inserito tra quei delitti per cui, in caso di esecuzione della perizia richiesta dal Giudice, è possibile procedere al compimento di atti idonei a incidere sulla libertà personale. Al fine di garantire una prova certa, la nuova procedura dettata dall’art.359-bis comma 3bis, consente alla polizia giudiziaria, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, tenuto conto delle condizioni predisposte dal legislatore, di accompagnare l’interessato presso il presidio ospedaliero più vicino al fine di sottoporlo al necessario prelievo coattivo, con successiva convalida del decreto adottato, anche oralmente, dal PM.

Da ciò deriva un aumento delle incertezze interpretative sia per gli operatori del diritto sia per gli ufficiali della Polizia Giudiziaria, incompetenti a effettuare valutazioni sintomatiche sul posto, nonché per gli ausiliari sanitari.

La citata legge sull’omicidio stradale sembra dunque essere lacunosa e incerta su molteplici punti, complicata ulteriormente dalle numerose linee-guida predisposte dalle varie Procure che non consentono un’applicazione certa e univoca del diritto.

¹ Sono stati introdotti, nel codice penale, quattro articoli in relazione alle fattispecie dell’Omicidio stradale e delle Lesioni Stradali: 589-bis, 589-ter, 590-ter, 590-quater c.p.

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